Sez. L, Sentenza n. 3087 del 09/07/1977 (Rv. 386647 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RECLAMO AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA RELATIVA A DIRITTI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - NOZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DOMANDA LIMITATA ALLA RIVALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - NATURA ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RECLAMO AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA RELATIVA A DIRITTI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - NOZIONE - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI - DOMANDA LIMITATA ALLA RIVALUTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - NATURA ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE.*
In tema di rapporto di lavoro con i dipendenti da aziende esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, configura domanda relativa a diritti esclusivamente patrimoniali, come tale sottratta alle condizioni di proponibilita di cui all'art 10 secondo e terzo comma del RD 8 gennaio 1931 n 148, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 24 luglio 1957 n 633 (presentazione del ricorso gerarchico nel termine di sessanta giorni dal provvedimento dell'azienda ed instaurazione del giudizio nei sessanta giorni successivi), ogni pretesa che abbia come oggetto immediato e diretto il pagamento di una determinata somma di denaro, ancorche l'indagine sull'an del relativo credito comporti l'esame di questioni prive di contenuto patrimoniale. Tale, pertanto, deve essere qualificata, ai fini indicati, la domanda con la quale il dipendente deduca lo svolgimento di mansioni superiori, rispetto a quelle inerenti alla qualifica riconosciutagli, non per conseguire la qualifica superiore, ma al limitato scopo di ottenere una retribuzione commisurata alla qualita e quantita del lavoro effettivamente prestato. (Conf 1160/76, mass n 379838; (Conf 3283/73, mass n 367140).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)