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Sez. U, Sentenza n. 8521 del 29/05/2012 (Rv. 622470 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Domanda per differenze retributive correlate al possesso di qualifica - Atti di inquadramento - Rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa all'indennità di equiparazione del personale universitario rispetto al personale del ruolo sanitario.
Stato
decisa il 2012-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622470-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove il dipendente agisca per il riconoscimento di differenze retributive correlate ad una certa qualifica, non rileva, ai fini dell'individuazione del giudice fornito di "potestas iudicandi" ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'anteriorità degli atti di inquadramento rispetto alla data del 30 giugno 1998, poiché il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è il possesso della qualifica corrispondente al profilo professionale. (Nella specie, un tecnico di laboratorio in servizio presso un policlinico universitario aveva agito per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario e i giudici di merito avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo in relazione al periodo precedente il 30 giugno 1998; applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso secondo il quale la giurisdizione del giudice amministrativo avrebbe dovuto dichiararsi anche per il periodo successivo al discrimine temporale in quanto la lesione sarebbe derivata per intero dai pregressi atti di inquadramento del dipendente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)