Sez. U, Sentenza n. 9509 del 29/04/2011 (Rv. 617085 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico contrattualizzato - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Pluralità di atti emanati dalla P.A. - Atto lesivo - Identificazione - Criteri - Efficacia retroattiva - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 69, settimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, che trasferisce al giudice ordinario le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Ne consegue che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l'amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione. (Nella specie, a seguito della riforma con cui l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero era stato ricollocato nel comparto pubblico, il consiglio di amministrazione dell'ente, aveva ritenuto - con deliberazione dell'11 maggio 1998 di recepimento dell'accordo sindacale del 12 marzo 1998 - di non riconoscere il maggior trattamento economico derivante dai nuovi inquadramenti e, con deliberazione del 26 novembre 1998, aveva proceduto al reinquadramento individuale; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha identificato in quest'ultimo provvedimento l'atto lesivo perché concretamente modificativo dello "status" giuridico e del trattamento economico del dipendente, costituendo la precedente deliberazione solo il presupposto di carattere generale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1997 num. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)