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Sez. 1, Ordinanza n. 19844 del 17/07/2025 (Rv. 675238-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Revoca del concordato - Sanzione morale - Esclusione - Finalità pubblicistica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675238-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

La revoca dell'ammissione al concordato di cui all'art. 173 l.fall. non è una sanzione avente una valenza di natura morale per il comportamento scorretto del debitore, ma risponde alla finalità, di stampo pubblicistico, di tutelare la legalità della procedura concorsuale, tanto è vero che si applica indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un pregiudizio e indipendentemente dal voto espresso in adunanza dai creditori.

Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)