Sez. 1, Sentenza n. 263 del 01/02/1974 (Rv. 367895 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - CONDIZIONI - STATO DI BISOGNO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - CONDIZIONI - STATO DI BISOGNO - IRRILEVANZA.*
L'assegno previsto dall'art 5, comma quarto della legge 1 dicembre 1 970 n 898 sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova ragione non in una persistente Rilevanza di certi effetti del vincolo coniugale ma nello scioglimento di questo, costituendo, di tale scioglimento, un effetto nuovo che ha come titolo la pronuncia del giudice e prescinde da quel tipico stato di bisogno considerato nell'art 438 cod civ ai fini degli alimenti.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)