diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2657 del 12/07/1976 (Rv. 381435 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - SPECIFICA DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - FASE PRELIMINARE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO PATRIMONIALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381435-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - SPECIFICA DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - FASE PRELIMINARE - RICHIESTA DI REGOLAMENTO PATRIMONIALE - INSUFFICIENZA.*

L'attribuzione di un assegno a sensi del quarto comma dell'art 5 della legge 1 dicembre 1970, n 898, in materia di scioglimento del matrimonio, non puo essere disposta d'ufficio, ma deve essere oggetto di specifica domanda. A tal fine non e sufficiente la richiesta di regolamento dei reciproci rapporti patrimoniali rivolta da uno dei coniugi al Presidente del tribunale, nella fase preliminare, dopo il vano esito del tentativo di conciliazione. (V 2174/75, mass n 375948; (V 2172/75, mass n 375944; (V 1752/75, mass n 375399; (V 1283/74, mass n 369354; (V 263/74, mass n 367895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)