Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 07/05/1974 (Rv. 369354 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ATTRIBUZIONE EX OFFICIO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI - ISTANZA IN SEDE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI - INSUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - ATTRIBUZIONE EX OFFICIO - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI PARTE - NECESSITA - REGOLAMENTO DEI RAPPORTI PATRIMONIALI - ISTANZA IN SEDE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI - INSUFFICIENZA.*
La norma contenuta nel quarto comma dell'art 5 della legge primo dicembre 1970, n 898, non contempla, nei confronti del giudice che pronuncia la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, l'Obbligo di esaminare ex officio se ricorrano gli estremi per l'attribuzione di un assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge e di emettere la relativa pronuncia, anche se negativa, in quanto da tale norma non emerge ne un rapporto di conseguenzialita necessaria tra la domanda di scioglimento del matrimonio e quella di attribuzione di un assegno, ne una deroga a quel principio generale del processo civile che e il principio dispositivo (o della domanda). A tal fine non e sufficiente la richiesta di regolamento dei reciproci rapporti patrimoniali, rivolta da uno dei coniugi al Presidente del tribunale nel momento in cui questi e chiamato a dettare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, dopo il constatato insuccesso del tentativo di conciliazione, attesa la diversa natura e funzione dei provvedimenti presidenziali rispetto alle Disposizioni contenute nella sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. (V 263'74, mass n 367895).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)