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Sez. U, Sentenza n. 2094 del 04/05/1989 (Rv. 462673 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - ISCRIZIONE DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462673-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - ISCRIZIONE DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI.*

Al fine dell'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori, di cui agli artt. 3 e 4 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36) non si richiede il superamento di uno specifico concorso pubblico, né l'Esercizio di attività professionale corrispondente alla richiesta iscrizione, essendo sufficiente la destinazione a detti uffici, la quale è evincibile non soltanto da Atti formali di conferimento della relativa qualifica, ma pure dall'avvenuto espletamento, nell'ambito degli uffici medesimi, di mansioni tecnico-professionali, ancorché di tipo istruttorio e preparatorio.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)