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Sez. U, Sentenza n. 3733 del 14/03/2002 (Rv. 553041 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Addetti agli uffici legali di enti pubblici - Iscrizione negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori - Legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553041-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

Al fine dell'iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori di cui agli artt. 3 e 4 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (norme di carattere eccezionale, attesone il carattere derogatorio al principio dell'incompatibilità sancito dal secondo comma del citato art. 3), è necessario che il dipendente dell'ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell'ambito della relativa struttura, e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell'ordinamento dell'ente stesso, egli sia - in linea di principio - abilitato a svolgere, nell'interesse dell'ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)