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Sez. L, Sentenza n. 15868 del 12/11/2002 (Rv. 558429 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Provvedimento di assegnazione a mansioni inferiori - Illegittimità - Conseguenze - Diritto del dipendente al risarcimento del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558429-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Dalla illegittima attribuzione ad un lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle assegnategli al momento della assunzione in servizio può derivare non solo la violazione dell'art. 2103 cod. civ. , ma anche la violazione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, da cui consegue il diritto dell'interessato al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)