diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 896 del 11/05/1965 (Rv. 311733 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - APPALTO - APPALTO MASCHERANTE UNA MERA PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA - GIUDIZIO DI FATTO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311733-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - APPALTO - APPALTO MASCHERANTE UNA MERA PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA - GIUDIZIO DI FATTO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge nel comma terzo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n.1369, come configurativi dell'appalto - da essa vietato- inteso a mascherare una mera prestazione di mano d'opera, e che comportano la degradazione dell'appalto di opere e di servizi ad esecuzione di mere prestazioni di lavoro, giustificando il divieto della interposizione nella prestazione di lavoro dell'apparente appaltatore, e cioe l'impiego da parte di questi di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione ove si appalesi corretta la indagine in ordine alla questione di diritto, la quale altra esigenza non pone all'infuori di quella dell'obbiettivo accertamento dell'appartenenza dei mezzi di organizzazione e di produzione specificati dalla legge. (V. 2206/63 Corte cost. 120/63).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)