Sez. 1, Sentenza n. 7303 del 07/08/1997 (Rv. 506525 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Cognizione - Giudice competente - Riferimento al decreto di esproprio e alla legge ivi applicata - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nonostante l'estensione della disciplina di cui alla legge n. 865 del 1971 a tutti gli espropri per l'esecuzione di opere pubbliche, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione va effettuata con riferimento alla legge in base alla quale è stato pronunciato l'esproprio, onde detta competenza appartiene alla Corte di Appello non i tutti i casi di opposizione alla stima, ma solo in quei casi in cui il decreto di esproprio sia stato pronunciato a norma della legge n. 865 del 1971 o dalla legge n. 247 del 1974.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)