Sez. 5, Sentenza n. 634 del 17/01/2001 (Rv. 543238 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Prova contraria - Con qualunque mezzo - Prova della distruzione - Attestazione di un P.U. o del collegio sindacale - Necessità - Esclusione - Circolari ministeriali in materia - Vincolo per il giudice tributario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
La presunzione di cessione dei beni acquistati o prodotti, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, di cui all'articolo 53 d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente all'epoca dei fatti (1988), può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova nelle ipotesi di cui alla lettera a) della norma citata, tra cui l'avvenuta distruzione, in ordine alla quale non è prescritta l'attestazione di un pubblico ufficiale o del collegio sindacale della società; pertanto, il giudice tributario non è vincolato alle risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria (circ. Direz. Generale I.D. 9 agosto 1976, n. 9/136, 27 maggio 1978 n.9/884 e della Direzione Generale Tasse e I.I. 6 agosto 1977 n.361747) con cui si disponeva che l'imprenditore che intendesse procedere alla distruzione di beni strumentali ne desse preventiva comunicazione scritta all'ufficio imposte dirette e all'ufficio IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)