Sez. 1, Sentenza n. 5657 del 18/09/1986 (Rv. 448141 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI INDENNIZZO - NATURA DI DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - ASSICURATO - OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - DEBITO DI VALUTA - EFFETTI IN TEMA DI SVALUTAZIONE MONETARIA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI INDENNIZZO - NATURA DI DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - ASSICURATO - OBBLIGAZIONE DI RIVALSA - DEBITO DI VALUTA - EFFETTI IN TEMA DI SVALUTAZIONE MONETARIA.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato effettuata a norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria, e non si trasforma in debito di valore (quale è quello dell'assicurato verso il danneggiato), per il solo effetto di un'iniziativa di detto terzo che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario dell'Assicurazione. Da ciò consegue che l'identica natura di debito pecuniario va riconosciuta anche all'obbligazione di rivalsa, cui sia eventualmente tenuto l'assicurato nei confronti dell'assicuratore, che tende, per tale via, a recuperare la stessa somma corrisposta al danneggiato che mantiene l'originaria natura di credito pecuniario. E solo se l'assicurato, debitore in rivalsa, ritarda, senza valida giustificazione, la prestazione dovuta, sorge a suo carico l'Obbligo ulteriore di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, che l'assicuratore creditore deduca e dimostri a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ.. (V 3088/85, mass n 440781; (Conf 2514/86, mass n 445611, sulla prima parte; (Conf 4952/85, mass n 442327; (Conf 369/85, mass n 438577; (Conf 5632/84, mass n 437305; (Conf 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)