Sez. U, Sentenza n. 9070 del 06/06/2003 (Rv. 563982 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria - Possibilità di azionare la relativa pretesa in sede arbitrale - Esclusione - Fondamento - Assoggettamento al procedimento speciale di formazione del passivo per l'accertamento dei crediti - Necessità.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)