Sez. 1, Sentenza n. 3566 del 22/05/1997 Cc. (dep. 11/07/1997) Rv. 208252 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Per lo stesso fatto o per fatti diversi connessi a norma dell'art.12 lett.b) cod.proc.pen. e c), limitatamente al vincolo teleologico - Divieto della contestazione a catena - Operatività per situazioni cautelari relative a procedimenti diversi, anche incardinati presso autorità giudiziarie con diversa competenza territoriale - Sussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Il divieto della cosiddetta "contestazione a catena" di cui al terzo comma dell'art. 297 cod.proc.pen. è applicabile anche nel caso di ordinanze emesse nell'ambito di procedimenti diversi, ancorché pendenti innanzi a giudici con diversa competenza territoriale, purché relativi allo stesso fatto o a fatti tra i quali esista uno specifico rapporto di connessione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)