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Sez. L, Sentenza n. 4691 del 28/08/1979 (Rv. 401243 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PORTIERI DI IMMOBILI URBANI - PAGA DEI GIORNI FESTIVI - CALCOLO - CRITERI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1969 - APPLICABILITA ANCHE AI PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI ESSO.*
Stato
decisa il 1979-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401243-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PORTIERI DI IMMOBILI URBANI - PAGA DEI GIORNI FESTIVI - CALCOLO - CRITERI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1969 - APPLICABILITA ANCHE AI PERIODI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DI ESSO.*

La retribuzione giornaliera, da considerare come base per il calcolo della paga dei giorni festivi spettante ai portieri di immobile urbano, e pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile e ad essa va aggiunta, per il lavoro nelle domeniche, la maggiorazione del quaranta per cento (legge 16 maggio 1956 n 526). Questo criterio di calcolo, stabilito nel contratto collettivo di categoria del 16 giugno 1969, va applicato anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore del medesimo, stante l'invalidita, sul punto, dei contratti collettivi precedenti, che, prevedendo, per il servizio nei giorni festivi, l'opera di un sostituto da compensare con parte del salario mensile, ovvero la sola maggiorazione del quaranta per cento nelle domeniche, si risolvevano alternativamente nella perdita del riposo o della paga e si ponevano percio in contrasto con l'art 36 cost e 2109 cod civ, statuente il diritto del lavoratore al riposo settimanale retribuito. (Conf 1743/78, mass n 391154).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526, Contr. Coll. 16/06/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)