Sez. L, Sentenza n. 1743 del 12/04/1978 (Rv. 391154 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITA - DETERMINAZIONE EX ART 2 DELLA LEGGE N 111 DEL 1954 E ART UNICO DELLA LEGGE N 526 DEL 1956 - DIVERSA DISCIPLINA EX CCNL 11 LUGLIO 1962 - INVALIDITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - PORTIERE - INDENNITA - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITA - DETERMINAZIONE EX ART 2 DELLA LEGGE N 111 DEL 1954 E ART UNICO DELLA LEGGE N 526 DEL 1956 - DIVERSA DISCIPLINA EX CCNL 11 LUGLIO 1962 - INVALIDITA.*
Il portiere di immobile urbano, ha diritto a percepire per il lavoro nelle domeniche la paga giornaliera, pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile, con la maggiorazione del quaranta per cento, e per il lavoro nelle altre festivita il doppio della paga medesima, ugualmente computata, oltre la maggiorazione del quaranta per cento (art 2 della legge 16 aprile 1954 n 111 ed art unico della legge 16 maggio 1956 n 526). Tali spettanze vanno riconosciute anche sotto il vigore del CCNL dell'11 luglio 1962, stante l'invalidita, per contrasto con le norme imperative di legge sul diritto del lavoratore subordinato al riposo ed all'integra percezione della retribuzione, delle clausole di detto contratto che prevedono, per il servizio nei giorni festivi, l'opera di un sostituto da compensare con parte del salario mensile, ovvero, in caso di Mancanza di sostituto, la sola maggiorazione del quaranta per cento nelle domeniche, ed una sola quota di un trentesimo del salario mensile, oltre il quaranta per cento, nelle altre festivita. (V 1256/76, mass n 379946; (V 2652/75, mass n 376619; (V 1392/75, mass n 374941; (V 321/74, mass n 367977).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 16/04/1954 num. 111 art. 2, Legge 16/05/1956 num. 526, Contr. Coll. 11/07/1962
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)