Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 08/05/1969 (Rv. 340453 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - DIVIETO - APPLICAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE - INTERESSE AL GIUDIZIO - NOZIONE - INTERESSE DI FATTO DEL TESTIMONE PER UNA IDENTICA SUA VERTENZA - INSUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - DIVIETO - APPLICAZIONE ESTENSIVA - ESCLUSIONE - INTERESSE AL GIUDIZIO - NOZIONE - INTERESSE DI FATTO DEL TESTIMONE PER UNA IDENTICA SUA VERTENZA - INSUSSISTENZA.*
La disposizione di cui all'art. 246 cod.proc.civ., sull'incapacita a testimoniare non e applicabile, per la sua natura eccezionale, oltre il caso in essa previsto. L'interesse che determina la suddetta incapacita e soltanto quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'Azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio gia proposto da altri cointeressati. Questo interesse, pertanto, non si identifica con quello di mero fatto che un testimone puo avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso e stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente fra lui ed un altro soggetto e cio anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. (nella specie, e stata esclusa l'incapacita a testimoniare in una causa di lavoro di alcuni prestatori d'opera parti di altre cause identiche alla prima. (Conf. 3388-68, mass. N. 336440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)