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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25322 del 16/12/2015 (Rv. 637832 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine di decadenza ex art. 19 della l. n. 865 del 1971 - Decorrenza - Conseguenze - Consumazione del termine di prescrizione - Omissione dell'atto costituente il "dies a quo" del termine decadenziale - Conseguenze sul termine prescrizionale.
Stato
decisa il 2015-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637832-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di opposizione alla stima, qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale nel foglio degli annunci legali della provincia (art. 19 della l. n. 865 del 1971), l'azione oppositiva dell'espropriato resta preclusa per effetto della decadenza che si sovrappone (consumandola) alla prescrizione; ove, invece, per il mancato compimento dell'atto che ne segna il "dies a quo", quel termine di decadenza neppure inizi a decorrere, l'azione (esercitabile anche prima ed indipendentemente dal deposito della indennità, secondo quanto statuito dalla Corte cost., n. 67 del 1990) resta proponibile per l'intera durata della prescrizione decennale, a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio.

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/11/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/11/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)