Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 02/03/1996 (Rv. 496101 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione unitamente alla richiesta di indennità di espropriazione - Autonomia delle due domande - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Nel caso in cui si agisca per la determinazione dell'indennità di espropriazione e per quella di occupazione, la statuizione concernente l'intempestività dell'opposizione avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione non svolge alcun effetto riguardo l'indennità di occupazione, trattandosi di domande autonome, dotate di una diversa "causa petendi" e di un diverso "petitum". Ne consegue che il giudice, al fine di verificare il rispetto del termine per l'opposizione di cui all'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve preliminarmente accertare se sia stato portato a conoscenza dell'interessato uno specifico provvedimento di determinazione definitiva dell'indennità di occupazione e se l'opposizione risulti proposta oltre il termine di legge, procedendo, in caso negativo, alla determinazione di tale indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)