Sez. 1, Sentenza n. 2052 del 23/02/2000 (Rv. 534286 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termine di decadenza - "Dies a quo" - Data del deposito della relazione sulla misura definitiva dell'indennità - Mancato deposito della relazione - Conseguenze - Decorrenza del termine di prescrizione decennale (dalla data del provvedimento ablatorio) - Opposizione proposta oltre il termine prescrizionale - Inammissibilità - Mancato decorso del termine decadenziale - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di opposizione alla stima, il mancato decorso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (ex art. 12 della legge 865/71), causato dal mancato deposito della relazione della Commissione sulla misura definitiva dell'indennità, non spiega alcuna influenza sul termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 19 stessa legge per la proposizione dell'opposizione medesima, essendo il termine decadenziale alternativo, e non cumulativo, rispetto a quello prescrizionale. Ne consegue che, pur in mancanza del deposito della relazione predetta, l'opposizione alla stima resta proponibile (a far tempo dall'emanazione del provvedimento ablatorio) nell'arco dei dieci anni previsti "ex lege", ma non oltre detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 22/11/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/11/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/11/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/11/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)