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Sez. L, Sentenza n. 1051 del 28/01/1993 (Rv. 480514 - 01)

Prescrizione civile - Rinunzia - In genere | Somma pretesa dal creditore - Pagamento parziale eseguito a saldo dopo la prescrizione del debito - Rinuncia alla prescrizione con riguardo alla differenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480514-01

Prescrizione civile - Rinunzia - In genere

Il pagamento di una parte della somma pretesa dal creditore, eseguito non a titolo di acconto ma a saldo, per la convinzione, propria del debitore, dell'esaustività dello stesso pagamento, non implica, ove eseguito dopo la prescrizione del debito, rinuncia ad avvalersi della prescrizione (e non preclude quindi la proponibilità della relativa eccezione) con riguardo alla differenza ancora vantata dal creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2940

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)