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Sez. U, Sentenza n. 3 del 23/02/1980 Cc. (dep. 19/04/1980) Rv. 145074 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - ESCLUSIONI OGGETTIVE DI ALCUNI REATI DAL BENEFICIO - PRINCIPIO DI TASSATIVITA - ESTENSIONE DELLA ESCLUSIONE ALLA IPOTESI DI REATO TENTATO NON ESPRESSAMENTE CONSIDERATA - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145074-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - ESCLUSIONI OGGETTIVE DI ALCUNI REATI DAL BENEFICIO - PRINCIPIO DI TASSATIVITA - ESTENSIONE DELLA ESCLUSIONE ALLA IPOTESI DI REATO TENTATO NON ESPRESSAMENTE CONSIDERATA - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE.*

Le esclusioni oggettive in tema di amnistia ed indulto, previste per i reati elencati nei provvedimenti di clemenza, devono intendersi riferite alle sole ipotesi di reato consumato quando solo queste siano indicate, essendo vietata la estensione al tentativo che costituisce una figura criminosa autonoma a se stante, caratterizzata da una propria oggettivita e da una propria struttura. (nella specie si e censurata la impugnata ordinanza che aveva - a norma dell'art 7 DPR 4 agosto 1978 n 413 - escluso dal beneficio dell'indulto il reato di tentata rapina, rilevandosi come tale 'materià, ossia quella della esclusione dei benefici, S'ispiri al principio di tipicita e di tassativita con la conseguente riduzione di ogni spazio discrezionale dell'interprete, il quale, comunque, non puo attentare alla sovrana autonomia del legislatore attraverso la estensione delle limitazioni o esclusioni a fattispecie delittuose non espressamente contemplate, ancorche esse, per la loro gravita, suscitino allarme sociale). (contra mass nn 142902, 143172).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593, Cod. Proc. Pen. art. 594, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)