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Sez. 2, Sentenza n. 229 del 20/01/1984 Cc. (dep. 13/02/1984) Rv. 162635 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - TENTATIVO - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE PER IL REATO CONSUMATO - REATO TENTATO - APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - "RATIO".*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162635-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - TENTATIVO - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE PER IL REATO CONSUMATO - REATO TENTATO - APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ - "RATIO".*

L'esclusione della causa di non punibilità per l'estorsione prevista dall'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen. per fatti commessi a danno di congiunti è applicabile al reato consumato e non al reato tentato, che costituisce figura criminosa autonoma a sè stante e dà luogo ad autonomo titolo di reato. (la S.C. ha tratto il principio dall'analoga interpretazione data anche dalle Sezioni Unite in tema di inapplicabilità delle esclusioni oggettive previste per alcuni reati ai fini dell'amnistia e dell'indulto alle corrispondenti ipotesi di tentativo non espressamente considerate nel provvedimento di clemenza). (V mass n 145074; (V mass n 151296).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)