Sez. L, Sentenza n. 2067 del 13/03/1996 (Rv. 496321 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Proposizione ad opera della parte vittoriosa al solo fine di ottenere il mutamento della motivazione della sentenza impugnata - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso incidentale per cassazione proposto dalla parte vittoriosa non già per ottenere l'annullamento, nemmeno parziale, della sentenza impugnata, ma soltanto il mutamento della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)