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Sez. 5, Sentenza n. 10230 del 16/05/2005 (Rv. 581160 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI | Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione ex art. 47, primo comma, lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986 - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581160-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI

In tema di IRPEF, il compenso percepito dai giudici di pace (istituiti con l'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374) va assoggettato a tassazione, atteso che l'art. 47, comma primo, lett. f), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile alla fattispecie "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata, con effetto dal 1 gennaio 1998, dall'art. 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti a tutti coloro che comunque espletano un'attività comportante l'"esercizio di pubbliche funzioni". Nè a diversa conclusione può condurre qualsiasi argomentazione relativa sia alla natura dell'attività medesima - onoraria ed estranea al rapporto di lavoro dipendente - sia al carattere dell'emolumento percepito, "indennitario" in senso lato, non equiparabile allo stipendio di un dipendente pubblico, trattandosi di considerazioni irrilevanti di fronte ad una disposizione che, elencando i redditi da ritenere, ai fini fiscali, "assimilati" a quelli del lavoro dipendente, presuppone proprio che si tratti di somme estranee al concetto di reddito di lavoro dipendente in senso stretto. Né assume rilievo, in senso contrario, il fatto che i compensi corrisposti a giudici di pace (oltre che ai componenti delle commissioni tributarie ed agli esperti del tribunale di sorveglianza) siano stati espressamente inseriti nella previsione normativa solo con l'art. 2 del D.Lgs. n. 314 del 1997, dovendosi a questa disposizione attribuire una mera funzione esplicativa e di eliminazione di ogni incertezza rispetto a quanto era già chiaramente insito nel testo previdente della norma in esame.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 2, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)