Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 16/12/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115262 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DI DETERMINAZIONE DEL DANNO O RIFIUTO DI ACCETTAZIONE DEL RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE - OFFERTA REALE E DEPOSITO O MEZZO EQUIVALENTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - RIFIUTO DI DETERMINAZIONE DEL DANNO O RIFIUTO DI ACCETTAZIONE DEL RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI PER L'APPLICABILITA DELLA ATTENUANTE - OFFERTA REALE E DEPOSITO O MEZZO EQUIVALENTE.*
Per l'applicazione della circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno, nel caso in cui la persona offesa si rifiuti di determinarne l'ammontare o si rifiuti di accettare la somma offerta, e necessario che il colpevole, prima del giudizio, abbia fatto offerta reale e integrale nei modi stabiliti dall'art 1209 e segg cod civ ed abbia quindi effettuato il relativo deposito o provveduto in modo a questo equivalente (invio della somma all'interessato o a terza persona), ferma restando la facolta del giudice di accertare l'adeguatezza dell'indennizzo offerto. Pertanto, per l'applicabilita della attenuante in parola, non e sufficiente la semplice offerta verbale da parte del reo o la mera espressione del proposito di risarcire. (V 113781, anno 1970 112481, 111987, 111585, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)