Sez. U, Sentenza n. 2667 del 26/03/1997 (Rv. 503269 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato della Corte di cassazione per difetto di giurisdizione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, per cui possono essere denunciati solo vizi attinenti all'esistenza stessa della giurisdizione (come quando il Consiglio di Stato abbia esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, quando abbia negato la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale) ovvero vizi riguardanti i limiti della giurisdizione (come quando il Consiglio di stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale), ma non anche i vizi attinenti al modo di esercizio della giurisdizione (quali quelli inerenti ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione, alla sufficienza e logicità della motivazione della decisione, alla valutazione delle situazioni di illegittimità denunciate, all'interpretazione di atti amministrativi, all'accertamento della loro definitività). (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione avverso una decisione del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la natura di pubblico impiego di un rapporto di lavoro, che invece la parte ricorrente asseriva costituire un rapporto di natura privatistica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Regio Decr. 24/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)