Sez. U, Sentenza n. 8550 del 04/08/1995 (Rv. 493564 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni di tale organo - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, per cui possono essere denunciati solo vizi attinenti: a) all'esistenza stessa della giurisdizione, il che si verifica quando il Consiglio di Stato abbia esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, quando abbia negato la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale; b) ai limiti della giurisdizione, il che si verifica quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure quando abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo presupposto che essa appartenga ad altri, oppure ancora quando in materia attribuita alla propria giurisdizione abbia effettuato un sindacato di merito in casi in cui la sua "potestas iudicandi" è limitata alla sola indagine sulla legittimità degli atti amministrativi; c) all'erronea costituzione del collegio giudicante, dato che la mancanza dei presupposti costitutivi essenziali dell'organo si inquadra anch'essa nel difetto di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)