Sez. U, Sentenza n. 4893 del 27/10/1978 (Rv. 394602 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI EDILIZIE PREVISTE NELL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA NEI CONFRONTI FRA PRIVATI - DECORRENZA - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA ED INIZIO DELLA RELATIVA COSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI EDILIZIE PREVISTE NELL'ART 17 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - APPLICABILITA NEI CONFRONTI FRA PRIVATI - DECORRENZA - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA ED INIZIO DELLA RELATIVA COSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai sensi del settimo comma dell'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765, recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150, le limitazioni edilizie fissate nei precedenti commi della norma medesima trovano incondizionata applicazione nei rapporti fra privati, dopo il decorso di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, a prescindere dalle circostanze che in tale anno sia stata rilasciata o meno licenza edilizia, e che la relativa costruzione sia stata iniziata e completata nei prescritti termini, le quali spiegano rilievo solo nei diversi rapporti con la pubblica amministrazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)