diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3796 del 24/06/1985 (Rv. 441382 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI PREVISTA NEI COMMI DAL PRIMO AL SESTO DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - APPLICABILITÀ NEI RAPPORTI PRIVATISTICI CON I PROPRIETARI DEI FONDI CONTIGUI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441382-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - LIMITAZIONI PREVISTA NEI COMMI DAL PRIMO AL SESTO DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - APPLICABILITÀ NEI RAPPORTI PRIVATISTICI CON I PROPRIETARI DEI FONDI CONTIGUI - CONSEGUENZE.*

Con riguardo alle nuove limitazioni dell'attività edificatoria introdotte dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, le Disposizioni transitorie degli artt. 10 e 17 della citata legge, nella parte in cui prevedono l'inoperatività di dette limitazioni, per le licenze rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, quando i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio, nonché, per le licenze rilasciate entro l'anno da quell'entrata in vigore, quando i lavori siano iniziati entro un anno dalla data della licenza ed ultimati nei due anni successivi al loro inizio, trovano applicazione tanto nel rapporto pubblicistico con l'amministrazione, quanto nel rapporto privatistico con i proprietari dei fondi contigui, con la conseguenza che, pure in tale ultimo rapporto, nel concorso delle riportate situazioni, continua a valere la previgente disciplina urbanistica, e non sono invocabili le diverse prescrizioni introdotte dalla legge n. 765 del 1967 (nella specie, art. 17 primo comma lett. C, circa il distacco minimo dal confine in rapporto all'altezza del fabbricato). (Conf 2702/83, mass n 427603; (Conf 70/82, mass n 417761; (Conf 2340/81, mass n 413091; (contra 4893/78, mass n 394602; (contra 3688/77, mass n 387335; (contra 2472/73, mass n 365890).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)