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Sez. 2, Sentenza n. 2340 del 21/04/1981 (Rv. 413091 - 01)

PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN DEROGA ALLE NORME DI EDILIZIA - LICENZA RILASCIATA IN BASE ALL'ART 17, COMMA SETTIMO DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - LICEITA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413091-01

PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN DEROGA ALLE NORME DI EDILIZIA - LICENZA RILASCIATA IN BASE ALL'ART 17, COMMA SETTIMO DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - LICEITA - ESTENSIONE.*

La legittimita di una costruzione eseguita in base ad una licenza edilizia rientrante tra quelle contemplate dal settimo comma dello art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 (introduttivo dell'art 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150) - il quale prevede il rilascio di licenze derogative delle prescrizioni contenute nei commi precedenti limitatamente al periodo di un anno dall'entrata in vigore della citata legge n 765 del 1967 - assume rilievo non soltanto relativamente ai rapporti di diritto pubblico tra il costruttore e la pubblica amministrazione, ma anche per i rapporti di diritto privato tra il costruttore medesimo ed i vicini, scaturiti dalle citate prescrizioni cio perche altrimenti la suindicata previsione sarebbe pressoche svuotata di contenuto, in quanto costruzioni autorizzate con licenze in deroga, pur se legittime nei confronti della pubblica amministrazione, sarebbero nella maggior parte dei casi lesive dei diritti dei vicini e quindi illecite, con un inammissibile anomalo assetto dei rapporti pubblici e privati dipendenti dall'attivita edilizia. (V 908/80, mass n 404330; (V 578/79, mass n 396707; (V 3336/78, mass n 392771; (V 3460/77, mass n 387016; (contra 4893/78, mass n 394602; (contra 3688/77, mass n 387335).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)