diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 15/04/1987 (Rv. 452680 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMORTAMENTI - BENI UTILIZZABILI PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO - QUOTE DI AMMORTAMENTO - DETRAIBILITÀ - PERDITE DISCENDENTI DALLA DISTRUZIONE DI BENI - DETRAIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452680-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMORTAMENTI - BENI UTILIZZABILI PER UN LIMITATO PERIODO DI TEMPO - QUOTE DI AMMORTAMENTO - DETRAIBILITÀ - PERDITE DISCENDENTI DALLA DISTRUZIONE DI BENI - DETRAIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Dal reddito d'impresa assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile sono detraibili le quote d'ammortamento dei beni che siano utilizzabili per un limitato periodo di tempo, in quanto soggetti a logorio fisico o logorio cosiddetto economico (correlato cioè a necessità di sostituzione per superamenti di natura commerciale o tecnica), e sono altresì detraibili le perdite discendenti dalla distruzione di beni (sulla base del loro valore non ammortizzato), a condizione che il contribuente non trasferisca su altri il relativo Onere. Pertanto, in ipotesi di affitto di stabilimento industriale che impieghi bottiglie di vetro e casse per il loro contenimento e trasporto, deve riconoscersi al concedente la possibilità di detrarre dal suddetto imponibile le quote di ammortamento per dette casse, e, limitatamente al logorio economico, per dette bottiglie (non suscettibili di logorio fisico), ma non anche le perdite derivanti dalla rottura delle bottiglie medesime, tenuto conto che tali eventi restano a carico dello affittuario, il quale deve provvedere a restituire, alla cessazione del rapporto, lo stesso numero delle cose ricevute (art. 1590 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)