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Sez. 1, Sentenza n. 3085 del 21/04/1988 (Rv. 458598 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMORTAMENTI - AFFITTO D'AZIENDA COMPRENDENTE CASSE E BOTTIGLIE IN VETRO PER BEVANDE - ACCANTONAMENTO A TITOLO DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELL'IMPRESA CONCEDENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458598-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMORTAMENTI - AFFITTO D'AZIENDA COMPRENDENTE CASSE E BOTTIGLIE IN VETRO PER BEVANDE - ACCANTONAMENTO A TITOLO DI AMMORTAMENTO DA PARTE DELL'IMPRESA CONCEDENTE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Con riguardo ad affitto d'azienda, comprendente casse e bottiglie in vetro per la distribuzione e vendita di bevande, un accantonamento a titolo di ammortamento, da parte dell'impresa concedente, al fine della detraibilità delle relative quote dall'imponibile di ricchezza mobile, è configurabile, rispetto alle casse (che l'affittuario restituisce al termine del contratto nello stato d'uso in cui si trovano), tanto per il logorio fisico, discendente da usura, tanto per quello economico, discendente da eventuale superamento tecnologico, mentre, rispetto alle bottiglie, resta circoscritto al solo logorio economico, tenendo conto che le bottiglie medesime non deperiscono con l'uso e che la loro eventuale rottura è a carico dell'affittuario. (V 9445/87, mass n 456566; (V 3745/87, mass n 452680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)