Sez. 1, Sentenza n. 9445 del 18/12/1987 (Rv. 456566 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMORTAMENTI - PERDITE - AFFITTO DI STABILIMENTO INDUSTRIALE CON IMPIEGO DI BOTTIGLIE DI VETRO E CASSE PER IL LORO CONTENIMENTO E TRASPORTO - QUOTE D'AMMORTAMENTO PER LE CASSE E PER IL SOLO LOGORIO ECONOMICO DELLE BOTTIGLIE - DETRAIBILITÀ - PERDITA DERIVANTE DALLA ROTTURA DELLE BOTTIGLIE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - AMMORTAMENTI - PERDITE - AFFITTO DI STABILIMENTO INDUSTRIALE CON IMPIEGO DI BOTTIGLIE DI VETRO E CASSE PER IL LORO CONTENIMENTO E TRASPORTO - QUOTE D'AMMORTAMENTO PER LE CASSE E PER IL SOLO LOGORIO ECONOMICO DELLE BOTTIGLIE - DETRAIBILITÀ - PERDITA DERIVANTE DALLA ROTTURA DELLE BOTTIGLIE - ESCLUSIONE.*
Dal reddito d'impresa assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile sono detraibili le quote d'ammortamento dei beni che siano utilizzabili per un limitato periodo di tempo, in quanto soggetti a logorio fisico o logorio cosiddetto economico (correlato cioè a necessità di sostituzione per superamenti di natura commerciale o tecnica), e sono altresì detraibili le perdite discendenti dalla distruzione di beni (sulla base del loro valore non ammortizzato), a condizione che il contribuente non trasferisca su altri il relativo Onere. Pertanto, in ipotesi di affitto di stabilimento industriale che impieghi bottiglie di vetro e casse per il loro contenimento e trasporto, deve riconoscersi al concedente la possibilità di detrarre dal suddetto imponibile le quote d'ammortamento per dette casse, e, limitatamente al logorio economico, per dette bottiglie (non suscettibili di logorio fisico), ma non anche le perdite derivanti dalla rottura delle bottiglie medesime, tenuto conto che tali eventi restano a carico dell'affittuario, il quale deve provvedere a restituire, alla cessazione del rapporto, lo stesso numero delle cose ricevute (art. 1590 cod. civ.). (Conf 3745/87, mass n 452680).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)