Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 25/07/1978 (Rv. 393228 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - EFFICACIA -CONDIZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA CONFORMITA CON L'ORIGINALE - CONSEGUENZE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA - DIMOSTRAZIONE DEI FATTI RAPPRESENTATI NELLA COPIA - NECESSITA - MEZZI PROBATORI ESPERIBILI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - EFFICACIA -CONDIZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA CONFORMITA CON L'ORIGINALE - CONSEGUENZE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA - DIMOSTRAZIONE DEI FATTI RAPPRESENTATI NELLA COPIA - NECESSITA - MEZZI PROBATORI ESPERIBILI.*
Condizione di efficacia, a termini dell'art 2719 cod civ, della copia fotostatica di una scrittura privata, che non ha una funzione probatoria diretta, che e propria solo dell'originale, e la attestazione di conformita da parte di un pubblico ufficiale, ovvero la Mancanza dell'espresso disconoscimento della sua conformita con l'atto originale, onde il suo mancato disconoscimento non comporta l'autenticita del documento, ma equivale semplicemente ad ammissione dei fatti rappresentati nella copia. Ne consegue che, in caso di disconoscimento, venendo a mancare la prova di tali fatti, la parte che intende giovarsi della copia fotostatica non puo proporre l'istanza di verificazione che ha per oggetto l'autenticita dei soli documenti originali, ma deve fornire nei modi ordinari, ed eventualmente mediante la produzione dell'originale, la dimostrazione dei fatti rappresentati nella copia, in ordine ai quali il giudice puo trarre il proprio convincimento da ogni mezzo di prova, anche presuntiva, nonche attraverso la valutazione di tutti gli elementi probatori, anche indiziari, emergenti dalle risultanze processuali. (V 2899/76, mass n 381762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)