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Sez. 2, Sentenza n. 228 del 11/01/1994 (Rv. 484977 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere | Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi del defunto eseguita oltre l'anno dalla morte - Inesistenza.
Stato
decisa il 1994-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484977-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte della parte - In genere

La notificazione collettiva e impersonale agli eredi del defunto dell'atto di riassunzione del giudizio, se eseguita oltre l'anno dalla morte, è da ritenere inesistente per difetto di indicazione del destinatario e, di conseguenza, non sanabile per effetto della costituzione dell'erede che intenda pregiudizialmente eccepire l'estinzione per la tardività della riassunzione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)