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Sez. 2, Sentenza n. 3979 del 18/04/1998 (Rv. 514616 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso per riassunzione - Notificazione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte defunta, oltre l'anno della morte - Inesistenza della notificazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514616-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

L'art. 30 comma secondo cod. proc. civ. prevede al pari di altre disposizioni analoghe (artt. 286, comma primo, 330, comma secondo, 477, comma secondo cod. proc. civ.) una forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, sulla base della presunzione, che per il periodo di un anno dalla morte gli eredi stessi facciano capo all'ultimo domicilio del "de cuius" per tutte le questioni inerenti alla successione, dispensando il notificante da una ricerca specifica ed individuale degli eredi che non devono essere designati nominativamente. La presunzione anzidetta non può, peraltro, operare oltre il periodo stabilito dalla legge, con la conseguenza che la notifica del ricorso in riassunzione effettuata dopo l'anno dalla morte del "de cuius" impersonalmente e collettivamente agli eredi, anziché individualmente a ciascuno di essi, deve considerarsi inesistente per la mancata individuazione delle parti destinatarie dell'atto e perciò insanabile con la successiva costituzione degli eredi che abbiano pregiudizialmente eccepito l'avvenuta estinzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)