Sez. 1, Sentenza n. 41927 del 25/11/2015 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268099 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Reato di incendio boschivo - Nozione di incendio boschivo - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423 bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 CORTE COST., Cod. Pen. art. 423 bis, Legge 21/11/2000 num. 353 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)