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Sez. 1, Sentenza n. 23411 del 24/03/2015 Cc. (dep. 01/06/2015) Rv. 263897 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE | Incendio boschivo - Elemento oggettivo - "Boschi, selve o foreste" - Nozione.
Stato
decisa il 2015-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263897-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE

L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo, previsto dall'art. 423 bis cod.pen., può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)