Sez. L, Sentenza n. 1568 del 15/02/1991 (Rv. 470934 - 01)
Professionisti - Ingegneri ed architetti. | Previdenza - Iscrizione alla Cassa di Previdenza prima dell'1 gennaio 1972 - Attività subordinata per un periodo non sufficiente a costituire titolo per il conseguimento di altra prestazione assicurativa - Diritto della pensione di vecchiaia - Misura ex art. 9 del D.P.R. n. 521 del 1961 - Condizione.
Professionisti - Ingegneri ed architetti.
Gli ingegneri ed architetti, che iscritti alla Cassa di previdenza prima dell'1 gennaio 1972 abbiano anteriormente a tale data svolto anche attività lavorativa subordinata per un periodo non sufficiente a costituire titolo per il conseguimento di altra prestazione assicurativa, hanno diritto, relativamente al periodo anteriore a tale data, alla percezione della pensione di vecchiaia nella misura prevista dall'art. 9 del d.p.r. 31 marzo 1961 n. 521, e non già a quella integrativa di cui all'art. 16 dello stesso decreto, qualora nel detto periodo abbiano corrisposto la contribuzione individuale normale senza avvalersi del diritto alla riduzione della medesima ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958 n. 179, non essendo in tal caso applicabile la disposizione dell'art. 6 della legge 11 novembre 1971 n. 1046, che attiene solo agli iscritti che abbiano corrisposto la contribuzione individuale in misura ridotta.
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 23, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 9, DPR 31/03/1961 num. 521 art. 16, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)