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Sez. 2, Sentenza n. 12482 del 26/08/2002 (Rv. 557071 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557071-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

La nullità (o l'inesistenza) di un contratto possono essere rilevate d'ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 cod. civ., ove siano in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, nel qual caso il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità del contratto stesso in quanto ostativa all'accoglimento della domanda per difetto di una delle sue condizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)