Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 30/10/2002 (Rv. 558115 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di tipo associativo - Associazione sportiva - Prestazioni di servizi, verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate nei confronti di soggetti diversi dagli associati - Natura commerciale - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di IRPEG, le prestazioni di servizi rese da associazioni sportive, verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di soggetti diversi dagli associati hanno natura commerciale, ai sensi dell'art. 111, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)