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Sez. 5, Sentenza n. 606 del 13/01/2006 (Rv. 586403 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di tipo associativo - Circolo culturale ricreativo - Somministrazione di alimenti e bevande - Esclusione dei corrispettivi dalla base imponibile - Condizioni - Prestazione del servizio esclusivamente in favore degli associati - Conformità alle finalità istituzionali dell'ente - Assenza di una specifica organizzazione - Corrispettivo non eccedente il costo del servizio - Attività non riconducibile all'art. 2195 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586403-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento ai proventi dell'attività svolta da enti di tipo associativo, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi riscossi in relazione all'attività di gestione di un bar, con somministrazione di bevande ed alimenti, all'interno dei locali di un circolo culturale ricreativo, ai sensi dell'art. 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone - nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed a terzi - che la prestazione del servizio, oltre ad aver luogo soltanto in favore degli associati o dei partecipanti ed in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione e verso un corrispettivo che non eccede il costo di diretta imputazione, non sia riconducibile all'art. 2195 cod. civ., non sussistendo valide ragioni per riservare un trattamento tributario di favore ad un'attività commerciale, per il solo fatto che essa venga svolta da un ente non commerciale (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva escluso la natura commerciale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da un circolo ricreativo nonostante l'accertato accesso diretto dei locali del bar sulla pubblica via).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 383 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)