Sez. 5, Sentenza n. 19009 del 28/09/2005 (Rv. 583722 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di tipo associativo - Associazione culturale - Somministrazione di alimenti e bevande - Esclusione dei corrispettivi dalla base imponibile - Presupposti - Congruenza dell'attività rispetto alle finalità istituzionali - Accertamento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di IRPEG, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi riscossi in relazione all'attività di gestione di un bar, con somministrazione di bevande ed alimenti all'interno dei locali di un circolo culturale ricreativo, in virtù dell'art. 111, comma terzo, d.P.R. n. 917 del 1986, implica l'accertamento della loro congruenza rispetto alle finalità istituzionali dell'associazione, da ritenersi riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)