Sez. 6, Sentenza n. 31272 del 15/06/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267434 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procedura in pubblica udienza - Richiesta dell'interessato - Mancato svolgimento - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesta dall'interessato, non determina alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista espressamente dall'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 471, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)