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Sez. 5, Sentenza n. 1408 del 17/11/2016 Cc. (dep. 12/01/2017) Rv. 268901 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Procedimento di applicazione - Udienza pubblica - Condizioni - Richiesta dell'interessato - Obbligo del giudice di disporla - Previo avviso del giudice della facoltà di richiedere la trattazione in pubblica udienza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268901-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, il giudice, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve disporre che il procedimento si svolga in udienza pubblica qualora il proposto ne faccia richiesta, non essendo tuttavia necessario che di tale facoltà sia dato un previo avviso. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della conformità della normativa interna ai parametri dell'art. 6 CEDU, è sufficiente assicurare la previsione del diritto dell'interessato a richiedere che il procedimento applicativo si svolga in udienza pubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)