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Sez. 5, Sentenza n. 15862 del 07/03/2013 Cc. (dep. 05/04/2013) Rv. 255509 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Procedimento - Richiesta di procedere in udienza pubblica - Rigetto - Nullità relativa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255509-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento di prevenzione, la violazione dell'obbligo di procedere, su richiesta della parte, in udienza pubblica integra una nullità relativa, la quale, ove verificatasi alla presenza della parte, è sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)