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Sez. L, Sentenza n. 145 del 09/01/1979 (Rv. 396210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NUOVO RITO DEL LAVORO - DECORRENZA - DALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DEPOSITO DELLA DECISIONE COMPLETA DELLA MOTIVAZIONE - RILEVANZA - TEMPESTIVITA DELLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - NUOVO RITO DEL LAVORO - DECORRENZA - DALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE - DEPOSITO DELLA DECISIONE COMPLETA DELLA MOTIVAZIONE - RILEVANZA - TEMPESTIVITA DELLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il termine annuale per proporre appello, avverso sentenza non notificata, pronunciata sulla base del nuovo rito del lavoro introdotto con la legge 11 agosto 1973 n 533, decorre non dalla data della lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria della decisione completa della motivazione e la tempestivita della proposizione dell'appello, poi, va determinata in relazione al giorno del deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale. (V 2097/78, mass n 391475; (V 2896/77, mass n 386465; (V 2632/77, mass n 386310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)